Infatti il Ministero della Salute ritiene equiparabile le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica.
Le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica sono quindi ammesse alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) (Dpr 917/86), come recita la circolare 20/E dell’Agenzia delle Entrate (2011).
Le consulenze psicologiche sono quindi detraibili per un importo pari al 19% delle spese, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir).
Le consulenze psicologiche sono detraibili se l’oggetto della ricevuta sanitaria rilasciata non riporta la dicitura “sanitaria” ma solo i riferimenti all’attività psicologica o psicoterapeutica prestata.
In sede di dichiarazione dei redditi, quindi, anche le consulenze psicologiche rientrano tra le spese sanitarie e devono essere supportate dalla fattura o ricevuta rilasciata dallo psicologo, in cui devono comparire i dati dello psicologo e i dati di chi ha usufruito delle consulenze psicologiche.
Non è necessaria la prescrizione del medico per le sedute psicologiche e di conseguenza le spese per le consulenze psicologiche possono essere detratte anche se le sedute non sono state prescritte da un medico o da uno specialista.
Tali spese possono essere portate in detrazione anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico.
Non vi è un tetto massimo per la detrazione delle consulenze psicologiche e sono detraibili anche le prestazioni svolte a distanza.